Nel caso al contratto si applichi la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione del sinistro dovranno essere inoltrati per iscritto o per email a:

SERVIZIO RECLAMI

Allianz Viva S.p.A. - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

reclami.allianzviva@allianz.it

IVASS

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dall’invio, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia) all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:  IVASS -  Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21 00187 Roma – Italia. Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito dummy www.ivass.it alla sezione dummy "Per i Consumatori" - sottosezione "Reclami - Guida". Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali sia già stata interessata l’Autorità Giudiziaria.

  • I reclami riguardanti il comportamento dell’intermediario (Banche o Broker), dei suoi dipendenti e collaboratori, devono essere inoltrati all’intermediario stesso che provvede a gestirli secondo quanto previsto dalla sua politica di gestione.
  • I reclami di spettanza dell’intermediario (Banche o Broker) ma presentati all’Impresa, o viceversa, saranno trasmessi senza ritardo dall’uno all’altro, dandone contestuale notizia al reclamante.
  • I reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti, loro dipendenti e/o collaboratori, sono invece gestiti direttamente dall’Impresa.

Inoltre, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai seguenti sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale:

  • mediazione obbligatoria
  • mediazione assistita
  • conciliazione paritetica
  • arbitrato.

Mediazione obbligatoria, prevista dal Decreto Legislativo 28/2010 e successive modificazioni introdotte con il decreto legge 69/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 98 del 09/08/2013. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale.

Negoziazione assistita, prevista dal Decreto legge 132/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 162 del 10/11/2014. Tale sistema costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intenda:
- esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i €50.000, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria (ovvero esclusi i contratti assicurativi in generale).

Conciliazione paritetica, prevista dall’Accordo sottoscritto da Ania e da alcune Associazioni di Consumatori in data 19/03/2012 (per accedere alla procedura è possibile rivolgere la richiesta ad una delle Associazioni di Consumatori aderenti, presenti sul sito dell’Ania www.ania.it). Tale procedura, facoltativa, è prevista esclusivamente per le controversie in materia di sinistri RC Auto la cui richiesta non sia superiore a €15.000 purchè:
- non sia già stato incaricato un altro soggetto in rappresentanza dell’Assicurato verso la Compagnia;
- non sia stata attivata la procedura di Mediazione obbligatoria;
- nelle procedure di risarcimento diretto o del terzo trasportato, non sia stata indirizzata la richiesta di risarcimento alla Compagnia gestionaria.

Arbitrato, laddove previsto, secondo quanto riportato dalle Condizioni Generali di assicurazioni.


In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, previa effettuazione del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive eventuali modifiche. Per avviare la mediazione occorre, con l’assistenza di un avvocato, presentare un’istanza ad uno degli Organismi di mediazione imparziali iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La mediazione non è necessaria se, prima di farvi ricorso, le parti concordano di avvalersi della cosiddetta negoziazione assistita introdotta dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 e successive eventuali modifiche, e, alla presenza dei rispettivi avvocati, compongono amichevolmente la controversia. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, le Parti, per le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, hanno la facoltà di rimettersi alla decisione di un Collegio di tre medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Impresa.

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